| Provvedimento
PI5121 - EDUCATION
SERVICES PROVIDER
PUBBLICAZIONE
Procedimento
collegato (esito)
- Non applicabilità del decreto
Testo
Provvedimento
PI5121 - EDUCATION SERVICES PROVIDER
Provvedimento n. 15704
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 luglio 2006;
SENTITO il Relatore Dottor Antonio
Pilati;
VISTO il Titolo III, Capo II, del
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice
del consumo;
VISTO il Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui
al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta
in data 9 dicembre 2005, integrata in data 13 gennaio 2006, attraverso
l'identificazione del committente, un concorrente ha segnalato la
presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto
Legislativo n. 206/05, del messaggio pubblicitario, diffuso, in data 24
novembre 2005, sulla rete internet all'indirizzo http://www.laurea.us.
Nella richiesta di intervento si evidenzia
il carattere ingannevole della comunicazione pubblicitaria in quanto
tale da indurre il pubblico a ritenere, erroneamente, che l'operatore
sia in grado di conferire o comunque procurare presso Università
americane titoli validi e riconosciuti in Italia, e, dunque,
legittimamente spendibili nei rapporti interpersonali e professionali.
II. MESSAGGIO
Il sito internet http://www.laurea.us
oggetto della richiesta di
intervento è composto da diverse pagine web cui è possibile accedere
tramite link ipertestuali presenti nella home page: "Master
Degree", "Conseguimento", "Apostille",
"Validità", Info", "Trasformazione", "Mission",
"News", "Benvenuto", "Accrediti" e
"Leggi".
Nella home page al di sotto della
titolazione "master Degree?
I want it!" preceduta
dalla visualizzazione di diverse bandiere di Stati europei, viene
brevemente presentato il servizio offerto da "Education
Services Provider",
competente nel campo della formazione "che
capisce tutti i vostri bisogni relativi ad una carriera educativa e
trova l'itinerario migliore per compierla".
Segue una breve descrizione della situazione normativa italiana in
materia di riconoscimento legale dei titoli, accompagnata
dall'affermazione "E'
giusto tutelare un titolo di studio ma […] se una persona si è
laureata fuori dall'Italia ed ha conseguito un titolo di Master Degree,
nessuna Istituzione può negare che la traduzione di "Master
Degree" dall'inglese all'italiano dà come risultato la parola
"LAUREA" e quindi porta dritto dritto al titolo di
"DOTTORE". Inoltre
è anacronistico non considerare UNIVERSITA' una UNIVERSITY americana.
Infatti: i termini, UNIVERSITA' e UNIVERSITY sono perfettamente
equivalenti". L'operatore
assicura il pubblico in ordine alla possibilità di ottenere un "Master
Degree, ovverosia una LAUREA (traduzione in italiano della parola Master
Degree) a prova di bomba, riconosciuta a livello internazionale.
E…farvi chiamare Dottore o Ingegnere non sarà più un reato ma…un
diritto" presso
"University Americane" con le quali verrà messo in contatto
("[…] siamo in grado di
indicarvi la strada migliore in base alle vostre possibilità di tempo e
di danari… mettendovi in contatto con le strutture adatte a voi."
e "Vi metteremo in contatto
con University Americane […]").
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 1 febbraio 2006 è stato
comunicato al segnalante ed titolare del sito, in qualità di operatore
pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II,
del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l'eventuale
ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento
sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del citato
Decreto Legislativo, con riguardo alla natura ed alle caratteristiche
dell'attività pubblicizzata, all'eventuale validità e riconoscimento
giuridico-legale dei titoli di studio indicati nonché alle effettive
qualificazione, identità e natura dell'operatore pubblicitario.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di
avvio del procedimento è stato richiesto al titolare del sito, in
qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
lettera a),
del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione
riguardanti l'"Education
Services Provider", specificando
in particolare il tipo di
attività svolta e se lo stesso goda di un qualche riconoscimento o
accreditamento da parte di istituzioni italiane; i rapporti tra l'"Education
Services Provider" e le
università straniere americane presso le quali sarebbe possibile
ottenere i titoli pubblicizzati; le modalità con le quali i soggetti
interessati a fruire dei servizi offerti dall'operatore sarebbero posti
in contatto con le università straniere; il valore del titolo
rilasciato dalle suddette università, definito nel messaggio "MASTER
DEGREE", specificando la
disciplina giuridica o la procedura amministrativa che consentirebbe di
attribuirgli valore legale in Italia; l'indicazione nella pagina "Accrediti"
di diversi noti marchi istituzionali, chiarendo il significato
dell'espressione stessa e fornendo idonea documentazione a supporto.
Con memoria pervenuta in data 14 febbraio
2006, il titolare del sito ha rilevato che l'indirizzo www.laurea.us
è stato ideato e costruito da lui stesso, definendosi "Education
Services Provider", per
divulgare la propria personale esperienza nel campo della formazione e
vuole essere un aiuto per chi si trova disorientato e privo dei mezzi
economici per frequentare una "università". In nessuna parte
del sito si dice che l'"Education
Services Provider" è in
grado né di conferire titoli né di procurare presso università
americane diplomi di nessun genere, non essendovi in realtà alcun
rapporto diretto con nessun istituto straniero. L'attività
pubblicizzata consiste nel fornire del tutto gratuitamente informazioni
e consigli, indicando a coloro che ne facciano richiesta le strade
percorribili per ottenere un titolo di studio che tenga conto
dell'esperienza di vita del candidato. "Education
Services Provider"
tradotto in italiano significa "Fornitore di servizi per la
formazione" nel senso che questo servizio viene offerto del tutto
gratuitamente a chi lo chiede attraverso la consultazione del sito,
senza che per svolgere tale attività sia necessario alcun
accreditamento o riconoscimento. Il sito pertanto è privato,
divulgativo e didattico, e non costituisce affatto un messaggio
pubblicitario non essendo diretto a promuovere alcuna attività
economica o lucrativa. In particolare, per quanto attiene alla pagina
"accrediti" il Titolare del sito rileva che essa è costituita
da simboli che lo riguardano in prima persona, per esempio le bandiere
USA riconducono alla tematica del sito.
Con comunicazione in data 27 febbraio 2006
è stato chiesto al titolare del sito di fornire informazioni aggiuntive
in merito all'attività svolta, chiarendo il significato della
affermazioni che si riferiscono alla capacità dell'"Education
Services Provider" di
indirizzare coloro che vogliono conseguire un titolo di "Master
Degree", mettendoli in contatto con "University
Americane".
In data 7 marzo 2006 è pervenuta memoria
nella quale il titolare del sito ha ribadito le precedenti
considerazioni, rilevando di non aver mai avuto alcun contatto diretto
con University americane ma semplicemente di aiutare coloro che si
rivolgono a lui, attraverso il sito www.laurea.us,
indicando loro i link di tali istituzioni.
Per tale motivi non conserva la
lista delle persone cui fornisce consigli né ha un'organizzazione, che
sarebbe giustificata da un business che non esiste. I questionari
servono solo a dare le informazioni richieste, tipicamente in tempo
reale, e vengono cestinati una volta data la risposta.
Con ulteriore memoria pervenuta in data 21
marzo 2006, il titolare del sito ha precisato ulteriormente la propria
posizione.
In data 27 aprile 2006 è stata comunicata
alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del
presente provvedimento è stato diffuso a mezzo internet,
in data 22 maggio 2006 è stato richiesto il parere all'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del
Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 15 giugno
2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame
non costituisce fattispecie di
pubblicità ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a),
del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti
considerazioni:
- il titolare del sito non esercita alcuna
attività economica in quanto il sito è finalizzato all'assistenza
gratuita come attività che egli svolge sulla scorta della propria
esperienza personale;
- sebbene la presentazione del sito possa
indurre a ritenere che si tratti di offerta formativa, in realtà l'"Education
Services Provider" nulla
offre se non il racconto della propria esperienza e l'indicazione dei
link, su specifica richiesta, che a suo parere possono incontrare le
aspettative di chi lo contatta;
- tale attività, occasionale e non
strutturata, non è in grado di integrare promozione delle università
che di volta in volta possono essere indicate come qualificate a
soddisfare le richieste dei navigatori che lo contattano;
- il messaggio de
quo in quanto non diffuso
nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o
immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su
di essi oppure la prestazione di opere o di servizi non integra la
fattispecie di pubblicità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a),
del Decreto Legislativo n. 206/05, e pertanto non può essere valutato
alla luce del disposto degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto
Legislativo n. 206/05.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
In via preliminare occorre valutare se
alla fattispecie segnalata risulti applicabile la disciplina prevista
dal Titolo III, Capo II, Sezione I del Codice del Consumo, se cioè il
messaggio sia qualificabile come pubblicità ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a),
del Decreto Legislativo n. 206/05.
Il sito internet
oggetto di segnalazione, composto da diverse pagine web
cui è possibile accedere tramite link
ipertestuali, descrive l'attività svolta dall'"Education
Services Provider",
definito quale "fornitore
di servizi di formazione",
nel dare assistenza a tutti coloro che aspirino a conseguire un titolo
di studio, indicando loro le diverse possibili alternative per ottenere,
presso innominate University
Americane, un "Master
Degree", valido e
riconosciuto in Italia.
Ciò posto, ad una preliminare valutazione
del testo, l'assenza di precisazioni in ordine alle istituzioni
accademiche straniere cui gli interessati sarebbero indirizzati per il
tramite dell'"Education
Services Provider" non è
sembrato escludere che la comunicazione fosse funzionale ad un
"aggancio" dei destinatari allo scopo di pubblicizzare
un'attività di intermediazione a pagamento.
Nel corso del procedimento è stato,
invece, appurato che il titolare del sito, cui si riferisce in persona
l'appellativo "Education
Services Provider", non
svolge alcuna attività di mediatore a titolo oneroso nel campo della
formazione, ma ha costruito il sito internet
in esame semplicemente per mettere la propria personale esperienza a
disposizione di un pubblico, il più possibile ampio, al quale indicare
la possibilità di procurarsi titoli presso università straniere.
L'invito a contattare l'"Education
Services Provider" non
risulta, dunque, finalizzato a promuovere la fornitura di prestazioni
verso corrispettivo, ma semplicemente a fornire a coloro che ne facciano
specifica richiesta, contattandolo telefonicamente o compilando
l'apposito questionario in rete, l'indicazione dei link
di istituzioni universitarie, che a parere dell'ESP, ossia del titolare
del sito, possono incontrare le aspettative dell'interessato.
In conclusione, conformemente al parere
espresso dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si ritiene
che il messaggio in esame non sia valutabile ai sensi del Decreto
Legislativo 206/2005, risultando assenti le finalità di promozione
della prestazione di servizi nell'ambito di un'attività economica,
prescritte dall'articolo 20, lettera a),
del citato Decreto, affinché un messaggio possa essere qualificato come
pubblicità.
RITENUTO, pertanto, in conformità al
parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la
comunicazione in esame non è qualificabile come pubblicità ai sensi
dell'articolo 20, lettera a),
del Decreto Legislativo n. 206/05;
che il messaggio descritto al punto II del
presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione del
Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa.
Il presente provvedimento verrà
comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può
essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26,
comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento stesso.
|
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
|
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
|

|