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L’Italia,
gli Stati Uniti d’America e molti altri paesi, sono firmatari della
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 in base alla quale è stata
stabilita una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti
pubblici da utilizzare in Paesi diversi da quello che li ha rilasciati.
Gli atti pubblici che devono essere presentati in un Paese straniero
firmatario della predetta Convenzione, vengono autenticati
tramite l’apposizione di una particolare attestazione, detta
"APOSTILLE" che ne certifica l’autenticità
della firma e la veridicità del sigillo o timbro ivi apposti, ai fini
della sua validità legale.
L'APOSTILLE
viene affissa dall’Ufficio del "Secretary of State" dello
Stato in cui l’atto è stato emanato o legalizzato dal notaio pubblico.
Si
tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale
del certificato (può essere anche un Titolo di studio) rilasciato dalle
autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità
identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.
L’ APOSTILLE, quindi, sostituisce
la legalizzazione presso l’ambasciata. Ne discende che se una
persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato di nascita - un
certificato di studio e vive in un Paese che ha aderito a questa
Convenzione non ha bisogno di recarsi presso l’ambasciata italiana e
chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l’autorità interna
di quello Stato (designata dall’atto di adesione alla Convenzione
stessa) per ottenere l’annotazione della cosiddetta APOSTILLE
sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento
deve essere riconosciuto in Italia, perché anche
l’Italia ha ratificato la Convenzione e quindi in base alla legge
italiana quel documento deve essere ritenuto valido, anche
se redatto nella lingua di un diverso Paese (al punto che dovrebbe
essere sufficiente una normale traduzione che si può ottenere anche in
Italia per essere fatto valere di fronte alle autorità italiane).
E’
necessario precisare che la Convenzione riguarda specificamente
l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri tra i quali
rientrano, per espressa previsione della stessa, i documenti che rilascia
un autorità o un funzionario dipendente da un’amministrazione dello
Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere
o da un ufficiale giudiziario), i documenti amministrativi, gli atti
notarili, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto
di data certa, un’autenticazione di firma apposti su un atto privato.
La gamma di documenti per i quali si può
superare l’esigenza di legalizzazione, mediante richiesta e annotazione
della cosiddetta APOSTILLE direttamente da parte delle
autorità interne dello Stato di provenienza, è amplissima.
APOSTILLE
CONVENZIONE
DELL' AJA del 1961
La
Convenzione dell'Aja del 1961 ha svincolato gli Stati aderenti dalla
necessità della legalizzazione, sostituendola con un'altra formalità
chiamata "Apostille", da apporsi sui documenti da valere fuori
dallo Stato in cui sono stati formati.
Natura sostanziale dell'Apostille
Dal
punto di vista sostanziale l'Apostille è un tipo di legalizzazione in
quanto certifica la veridicità della firma, la qualità in cui il
firmatario dell'atto ha agito e, se del caso, l'autenticità del sigillo o
timbro di cui l'atto è munito (art. 3 della Convenzione).
Da
un punto di vista formale, invece, con l'Apostille si è voluto
semplificare la procedura di legalizzazione, unificandone la formula e stabilendo
che il documento munito dell'Apostille, può essere immediatamente
recepito nel territorio di tutti gli Stati della Convenzione senza bisogno
di un'altra legalizzazione.
Per
semplificare ulteriormente l’intelligibilità della formula
legalizzatrice, la Convenzione ne ha fissato lingua, forma e contenuto. L'Apostille
può essere redatta o nella lingua francese (lingua della Convenzione) o
nella lingua ufficiale dell'autorità che l'ha rilasciata; in ogni caso
l'intitolazione della legalizzazione deve essere sempre espressa nella
forma francese di "Apostille" (art. 4). Inoltre il contenuto
dell'Apostille deve essere esattamente conforme al modello allegato alla
Convenzione (art. 4); e si noti che la Convenzione non si è limitata a
prescrivere ciò che la formula deve contenere, ma si è spinta a
standardizzare la stessa struttura fisica dell'Apostille, ponendo una
numerazione progressiva delle righe di cui si compone e stabilendo quali
parole devono essere riportate su ciascuna riga.
Proprio
il fatto che la lingua, il contenuto e la struttura dell'Apostille trovano
compiuta disciplina legislativa, porta a concludere agevolmente che, se
pure si volesse dubitare che occorra la traduzione della legalizzazione,
la necessità della traduzione dell' Apostille è sicuramente da
escludere. Si potrebbe obiettare che il cittadino dello Stato in cui
l'atto deve essere utilizzato ha il diritto di conoscere se il contenuto
dell' Apostille sia conforme al testo di legge, soprattutto se è scritto
in caratteri diversi (quali, ad esempio, il greco o il giapponese, Stati
che hanno ratificato la Convenzione). E' agevole ribattere che la formula
deve iniziare col titolo "Apostille", il quale deve essere
necessariamente scritto in francese, per cui ognuno è immediatamente
posto a conoscenza di quale tipo di legalizzazione è stato adottato,
proprio perché ogni riga di cui si compone l'Apostille deve essere
numerata e vi devono essere riportate le parole indicate dalla
Convenzione: il che rende di facile e immediata comprensione il contenuto
della stessa, indipendentemente dalla lingua e dai caratteri usati.
Tutto
ciò porta ad escludere con assoluta certezza la necessità di traduzione
dell'Apostille apposta ad un documento da valere in Italia.
ESENZIONE
DA LEGALIZZAZIONE E DA APOSTILLE
E'
prevista dalle Convenzioni di seguito elencate e riguarda i Paesi e gli
atti per ciascuna di esse indicati:
Convenzioni
bilaterali valide per tutti gli atti notarili
A)
Convenzione 30 giugno 1975
ratificata con la legge 2 maggio 1977, n. 342 (art. 14) Paese: Austria.
Atti: "Gli atti pubblici formati da (rectius: in) uno dei due Stati
da... un Notaio e che siano provvisti del sigillo d'ufficio, hanno
nell'altro Stato il medesimo valore, quanto alla loro autenticità, degli
atti pubblici formati in tale Stato, senza necessità di alcuna
legalizzazione o formalità analoga. Analogamente, gli atti privati
redatti in uno dei due Stati e la cui autenticità sia attestata da... un
Notaio di tale Stato, non hanno bisogno nell'altro Stato di alcuna
legalizzazione o formalità analoga".
B) Convenzione 6 aprile 1922
ratificata
con la legge 19 luglio 1924, n. 1559 (artt. 19-20) Paese: Cecoslovacchia.
Atti: "Gli atti pubblici che siano stati redatti sul territorio di
una delle Alte Parti Contraenti dalla competente autorità pubblica e
siano provvisti del sigillo d'ufficio, hanno sul territorio dell'altra
Parte il medesimo valore, quanto alla loro autenticità, degli atti
pubblici redatti nel territorio di questa, senza necessità di
legalizzazione..." La legalizzazione... non è richiesta per gli atti
privati... autenticati... da un Notaio pubblico".
C) Convenzione 12 gennaio 1955
ratificata
con la legge 19 febbraio 1957, n. 155 (art. 23) Paese: Francia.
Atti: tutti gli atti notarili.
D) Convenzione 3 dicembre 1960
ratificata
con legge 12 agosto 1962, n. 1368 (art. 20) Paese: Jugoslavia.
Atti: tutti gli atti notarili.
E) Convenzione 7 giugno 1969,
ratificata
con legge 12 aprile 1973, n. 176 (art. 1, co. 1 e 3) Paese: Repubblica
Federale Tedesca. Atti: "Gli atti e documenti pubblici rilasciati
in uno degli Stati contraenti e muniti del sigillo... possono essere usati
nell'altro Stato contraente senza necessità di alcuna legalizzazione...
Atti e documenti pubblici sono considerati...gli atti e documenti
notarili. L'autenticazione apposta su una scrittura privata ... da un
Notaio ... non ha bisogno di alcuna legalizzazione diplomatica".
Convenzione multilaterale valida per qualsiasi atto notarile
Convenzione
di Bruxelles
del
25 maggio 1987 relativa alla soppressione della legalizzazione di atti
negli Stati membri della Comunità Europea (legge 24 aprile 1990, n. 106).La
Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito degli
strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione, da parte di
tutti gli Stati membri della Comunità Europea; ciascuno Stato può
tuttavia, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di
accettazione o di approvazione, o in ogni altro momento successivo fino
alla sua entrata in vigore, dichiarare che l'accordo è applicabile nei
suoi confronti nelle sue relazioni con gli Stati che avranno fatto la
medesima dichiarazione, 90 giorni dopo la data del deposito. Nel caso di
fondati dubbi sul documento straniero, possono essere richieste
informazioni all'autorità centrale all'uopo designata dallo Stato di
provenienza. Questa Convenzione è per ora in vigore soltanto fra Italia,
Danimarca e Francia, unici Stati ad avere effettuato la dichiarazione di
immediata esecuzione.
Convenzione multilaterale valida per taluni atti notarili
Convenzione
di Atene
del
15 settembre 1977 sulla dispensa da legalizzazione per taluni atti e
documenti (legge 25 maggio 1981, n. 386).Concerne gli atti e documenti
riguardanti lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle
persone fisiche, la loro nazionalità, il loro domicilio o la loro
residenza, qualunque sia l'uso al quale sono destinati nonché tutti gli
altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un
matrimonio o per la formazione di un atto di stato civile; il suo
interesse per il Notariato è limitato agli atti notarili concernenti la
capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, quali il
riconoscimento del figlio naturale; è invece controversa la sua
applicazione alle convenzioni matrimoniali. E' in vigore per i seguenti
paesi: Lussemburgo, Francia, Olanda, Portogallo, Spagna, Turchia e
Austria.
Convenzione di Washington
del
16 ottobre 1973, ratificata dall'Italia con legge 29 novembre 1990, n.
387, che istituisce una legge uniforme sulla forma del c.d.
"testamento internazionale". Dispone all'art. 6 che le firme del
testatore, della persona abilitata e dei testimoni, sia sul testamento
internazionale che sull'attestato, sono dispensate da ogni legalizzazione;
tuttavia le autorità competenti di ogni Paese contraente possono, se del
caso, accertarsi dell'autenticità della firma della persona abilitata. In
vigore per l'Italia dal 16 novembre 1991 (vedi G.U. n. 171 del 23 luglio
1991).
Convenzione dell'Aia
del
5 ottobre 1961, ratificata con la legge 20 dicembre 1966, n. 1253.
Allorquando non vi sia un trattamento di esenzione secondo le convenzioni
sopra riportate, si applica la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961,
ratificata dall'Italia con la legge 20 dicembre 1966 n. 1253, che ha
sostituito la legalizzazione con la formula della "Apostille".
In questo caso non vi è, come nella legalizzazione, l'intervento
dell'Autorità consolare straniera dopo quello dell'autorità nazionale,
ma soltanto l'intervento di quest'ultima, che appone la Apostille. Nel
nostro Paese l'Apostille viene apposta, per gli atti notarili, giudiziari
e dello stato civile dai Procuratori della Repubblica presso i tribunali
nella cui giurisdizione gli atti medesimi sono formati. Per gli altri atti
amministrativi (es. la firma del Sindaco) il Prefetto territorialmente
competente, eccetto che per la Valle d’Aosta (Presidente della Regione)
e per le provincie di Trento e Bolzano (Commissario di Governo).
Gli
Stati tra quali è in vigore tale Convenzione sono: Andorra, Antigua e
Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Barbados,
Belgio, Belize, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Botswana, Brunei,
Darussalam, Cipro, Croazia, El Salvador, Federazione Russa, Figi,
Finlandia, Francia (comprende tutti i territori della repubblica Francese
e, in accordo con la Gran Bretagna, le Nuove Ebridi), Germania, Giappone,
Grecia, Hong Kong (in dubbio dopo l’unione con la Repubblica Popolare
Cinese), Irlanda, Israele, Italia, Lesotho, Lettonia, Liberia,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius,
Norvegia, Panama, Portogallo (comprende tutti i territori della Repubblica
del Portogallo), Regno dei Paesi Bassi (che comprende i seguenti
territori: Antille Olandesi, Aruba), Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord (UK) (comprende i seguenti territori: , Repubblica
Federativa Jugoslava, Spagna, Seychelles, Souaziland, Stati Uniti
d'America, Suriname, Svizzera, isole Tonga, Turchia, Ungheria.
Per
quanto concerne il problema, che talvolta si presenta, di un atto che pur
provenendo da uno Stato contraente della Convenzione dell'Aia del 1961 è
provvisto di legalizzazione e non di "Apostille", si ritiene
che, essendo la legalizzazione "un majus rispetto all'Apostille"
la assorba e la sostituisca.
ADEMPIMENTI
DEL NOTAIO
La
normativa prevede che il notaio si accerti dell’efficacia sia formale
che sostanziale del documento legalizzato. Bisogna ora intendere se con
tale affermazione si vuole rendere il notaio responsabile solamente della
validità formale della procedura di legalizzazione od anche dell’intero
documento ed in che modo debba svolgere l’analisi di merito dello
stesso.
Posto
che, evidentemente, non può essere messa in discussione la scelta di una
determinata forma da parte del Pubblico Ufficiale straniero, derivata da
quanto previsto dalla normativa vigente in quello Stato, non rimane altro
che da chiedersi se il notaio debba e possa sindacare sulla corretta
applicazione della medesima nel caso concreto.
A
nostro parere no, vista l’impossibilità di essere a conoscenza delle
procedure in uso nei vari Stati di provenienza; ciò non toglie che il
notaio rimanga comunque obbligato ad una analisi approfondita del
documento in questione, così da sincerarsi se esso sia realmente in grado
di produrre gli effetti desiderati.
Per
quanto poi concerne una valutazione di merito, il notaio è sicuramente
tenuto a verificare che il contenuto dell’atto non sia contrario a
quanto previsto dalla normativa vigente.
Parere
Svizzero
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Che cos'è
un'Apostille?
Un'Apostille è un timbro speciale apposto da un'autorità che
certifica che un documento è una copia conforme dell'originale.
Le Apostille sono disponibili nei paesi firmatari della Convenzione
dell'Aja riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti
pubblici stranieri, meglio nota come Convenzione dell'Aja.
Tale convenzione, firmata nel 1961, sostituisce la lunga e
laboriosa procedura della certificazione a catena in vigore
fino ad allora, secondo la quale ci si doveva recare presso
quattro autorità diverse per far certificare un documento.
Perché
occorre?
Se apre un conto bancario svizzero per posta, la banca non vedrà
l'originale del suo passaporto.
Gli impiegati che lavoreranno alla sua domanda dovranno essere
sicuri che la copia sia conforme all'originale. Ogni banca ha
definito il proprio modo di stabilire se la copia del passaporto
sia accettabile ai fini dell'apertura di un conto. Alcune banche
accettano una copia del passaporto autenticata (legalizzata,
certificata) da un notaio pubblico, ma la maggior parte richiederà
l'apposizione sul documento di un'Apostille.
Dove posso
farmi apporre un'Apostille?
Ogni paese firmatario dela Convenzione dell'Aja ha
designato un'autorità all'interno del proprio territorio che
possa apporre Apostille. Negli Stati Uniti, p.es., è l'ufficio
del segretario di stato. In pratica, dovrà contattare un notaio
per ottenere un'Apostille. Ci sono però dei notai che potrebbero
non conoscere bene la procedura - potrebbero quindi proporre una
forma sostitutiva che conoscono meglio. Se il documento non
riporta in caratteri maiuscoli il termine "APOSTILLE",
non si tratta della procedura giusta. Ricordi inoltre che non è
obbligato a spiegare al notaio il motivo per cui richiede un'Apostille
- dovrà solo dire che ne ha bisogno. Tenga infine presente che
alcuni paesi non hanno firmato questo trattato e quindi non
offrono la possibilità di ottenere l'Apostille.
A che cosa
servono normalmente le Apostille?
Un'Apostille può servire quando viene richiesta la copia di un
documento ufficiale straniero. Per es. per matrimoni, adozioni,
successioni ereditarie, ma anche per semplici contratti
internazionali. L'Apostille è una certificazione ufficiale del
fatto che il documento è una copia conforme all'originale. Non
certifica tuttavia la correttezza del contenuto del documento
originale.
Che cosa
devo fare se non riesco ad ottenerla?
Se le è stata richiesta l'Apostille per autenticare la
copia del suo passaporto, la banca non accetterà alcuna forma
sostitutiva. Se non riesce ad ottenerla, si metta in contatto con
noi, per vedere se ci sono altri modi di legalizzare il suo
documento. Non perda tempo cercando di ottenere un qualunque altro
tipo di timbro ufficiale - non andrà bene e la banca non aprirà
il conto.
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L’Italia,
gli Stati Uniti d’America e molti altri paesi, sono firmatari
della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 in base alla quale
è stata stabilita una procedura semplificata per la legalizzazione
degli atti pubblici da utilizzare in Paesi diversi da quello che li
ha rilasciati. Gli atti pubblici che devono essere presentati in
un Paese straniero firmatario della predetta Convenzione, vengono autenticati
tramite l’apposizione di una particolare attestazione, detta
"APOSTILLE" che ne certifica l’autenticità
della firma e la veridicità del sigillo o timbro ivi apposti, ai
fini della sua validità legale.
L'APOSTILLE
viene affissa dall’Ufficio del "Secretary of State"
dello Stato in cui l’atto è stato emanato o legalizzato dal
notaio pubblico.
Si
tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta
sull’originale del certificato (può essere anche un Titolo di
studio) rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato,
da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del
Trattato stesso.
L’ APOSTILLE, quindi, sostituisce
la legalizzazione presso l’ambasciata. Ne discende che se una
persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato di
nascita - un certificato di studio e vive in un Paese che ha aderito
a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso l’ambasciata
italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso
l’autorità interna di quello Stato (designata dall’atto di
adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l’annotazione della
cosiddetta APOSTILLE sul certificato. Una
volta effettuata la suddetta procedura quel documento deve
essere riconosciuto in Italia, perché anche l’Italia ha
ratificato la Convenzione e quindi in base alla legge italiana quel
documento deve essere ritenuto valido, anche se
redatto nella lingua di un diverso Paese (al punto che dovrebbe
essere sufficiente una normale traduzione che si può ottenere anche
in Italia per essere fatto valere di fronte alle autorità
italiane).
E’
necessario precisare che la Convenzione riguarda specificamente
l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri tra i
quali rientrano, per espressa previsione della stessa, i documenti
che rilascia un autorità o un funzionario dipendente da
un’amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal
Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale
giudiziario), i documenti amministrativi, gli atti notarili, le
dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di
data certa, un’autenticazione di firma apposti su un atto privato.
La gamma di documenti per i quali
si può superare l’esigenza di legalizzazione, mediante richiesta
e annotazione della cosiddetta APOSTILLE
direttamente da parte delle autorità interne dello Stato di
provenienza, è amplissima.
APOSTILLE
CONVENZIONE
DELL' AJA del 1961
La
Convenzione dell'Aja del 1961 ha svincolato gli Stati aderenti dalla
necessità della legalizzazione, sostituendola con un'altra formalità
chiamata "Apostille", da apporsi sui documenti da valere
fuori dallo Stato in cui sono stati formati.
Natura sostanziale dell'Apostille
Dal
punto di vista sostanziale l'Apostille è un tipo di legalizzazione
in quanto certifica la veridicità della firma, la qualità in cui
il firmatario dell'atto ha agito e, se del caso, l'autenticità del
sigillo o timbro di cui l'atto è munito (art. 3 della Convenzione).
Da
un punto di vista formale, invece, con l'Apostille si è voluto
semplificare la procedura di legalizzazione, unificandone la formula
e stabilendo che
il documento munito dell'Apostille, può essere immediatamente
recepito nel territorio di tutti gli Stati della Convenzione senza
bisogno di un'altra legalizzazione.
Per
semplificare ulteriormente l’intelligibilità della formula
legalizzatrice, la Convenzione ne ha fissato lingua, forma e
contenuto. L'Apostille può essere redatta o nella lingua francese
(lingua della Convenzione) o nella lingua ufficiale dell'autorità
che l'ha rilasciata; in ogni caso l'intitolazione della
legalizzazione deve essere sempre espressa nella forma francese di
"Apostille" (art. 4). Inoltre il contenuto dell'Apostille
deve essere esattamente conforme al modello allegato alla
Convenzione (art. 4); e si noti che la Convenzione non si è
limitata a prescrivere ciò che la formula deve contenere, ma si è
spinta a standardizzare la stessa struttura fisica dell'Apostille,
ponendo una numerazione progressiva delle righe di cui si compone e
stabilendo quali parole devono essere riportate su ciascuna riga.
Proprio
il fatto che la lingua, il contenuto e la struttura dell'Apostille
trovano compiuta disciplina legislativa, porta a concludere
agevolmente che, se pure si volesse dubitare che occorra la
traduzione della legalizzazione, la necessità della traduzione
dell' Apostille è sicuramente da escludere. Si potrebbe obiettare
che il cittadino dello Stato in cui l'atto deve essere utilizzato ha
il diritto di conoscere se il contenuto dell' Apostille sia conforme
al testo di legge, soprattutto se è scritto in caratteri diversi
(quali, ad esempio, il greco o il giapponese, Stati che hanno
ratificato la Convenzione). E' agevole ribattere che la formula deve
iniziare col titolo "Apostille", il quale deve essere
necessariamente scritto in francese, per cui ognuno è
immediatamente posto a conoscenza di quale tipo di legalizzazione è
stato adottato, proprio perché ogni riga di cui si compone l'Apostille
deve essere numerata e vi devono essere riportate le parole indicate
dalla Convenzione: il che rende di facile e immediata comprensione
il contenuto della stessa, indipendentemente dalla lingua e dai
caratteri usati.
Tutto
ciò porta ad escludere con assoluta certezza la necessità di
traduzione dell'Apostille apposta ad un documento da valere in
Italia.
ESENZIONE
DA LEGALIZZAZIONE E DA APOSTILLE
E'
prevista dalle Convenzioni di seguito elencate e riguarda i Paesi e
gli atti per ciascuna di esse indicati:
Convenzioni
bilaterali valide per tutti gli atti notarili
A)
Convenzione 30 giugno 1975
ratificata con la legge 2 maggio 1977, n. 342 (art. 14) Paese: Austria.
Atti: "Gli atti pubblici formati da (rectius: in) uno dei due
Stati da... un Notaio e che siano provvisti del sigillo d'ufficio,
hanno nell'altro Stato il medesimo valore, quanto alla loro
autenticità, degli atti pubblici formati in tale Stato, senza
necessità di alcuna legalizzazione o formalità analoga.
Analogamente, gli atti privati redatti in uno dei due Stati e la cui
autenticità sia attestata da... un Notaio di tale Stato, non hanno
bisogno nell'altro Stato di alcuna legalizzazione o formalità
analoga".
B) Convenzione 6 aprile 1922
ratificata
con la legge 19 luglio 1924, n. 1559 (artt. 19-20) Paese: Cecoslovacchia.
Atti: "Gli atti pubblici che siano stati redatti sul territorio
di una delle Alte Parti Contraenti dalla competente autorità
pubblica e siano provvisti del sigillo d'ufficio, hanno sul
territorio dell'altra Parte il medesimo valore, quanto alla loro
autenticità, degli atti pubblici redatti nel territorio di questa,
senza necessità di legalizzazione..." La legalizzazione... non
è richiesta per gli atti privati... autenticati... da un Notaio
pubblico".
C) Convenzione 12 gennaio 1955
ratificata
con la legge 19 febbraio 1957, n. 155 (art. 23) Paese: Francia.
Atti: tutti gli atti notarili.
D) Convenzione 3 dicembre 1960
ratificata
con legge 12 agosto 1962, n. 1368 (art. 20) Paese: Jugoslavia.
Atti: tutti gli atti notarili.
E) Convenzione 7 giugno 1969,
ratificata
con legge 12 aprile 1973, n. 176 (art. 1, co. 1 e 3) Paese: Repubblica
Federale Tedesca. Atti: "Gli atti e documenti pubblici
rilasciati in uno degli Stati contraenti e muniti del sigillo...
possono essere usati nell'altro Stato contraente senza necessità di
alcuna legalizzazione... Atti e documenti pubblici sono
considerati...gli atti e documenti notarili. L'autenticazione
apposta su una scrittura privata ... da un Notaio ... non ha bisogno
di alcuna legalizzazione diplomatica".
Convenzione multilaterale valida per qualsiasi atto notarile
Convenzione
di Bruxelles
del
25 maggio 1987 relativa alla soppressione della legalizzazione di
atti negli Stati membri della Comunità Europea (legge 24 aprile
1990, n. 106).La Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la
data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, o di
approvazione, da parte di tutti gli Stati membri della Comunità
Europea; ciascuno Stato può tuttavia, al momento del deposito del
proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o
in ogni altro momento successivo fino alla sua entrata in vigore,
dichiarare che l'accordo è applicabile nei suoi confronti nelle sue
relazioni con gli Stati che avranno fatto la medesima dichiarazione,
90 giorni dopo la data del deposito. Nel caso di fondati dubbi sul
documento straniero, possono essere richieste informazioni
all'autorità centrale all'uopo designata dallo Stato di
provenienza. Questa Convenzione è per ora in vigore soltanto fra
Italia, Danimarca e Francia, unici Stati ad avere effettuato la
dichiarazione di immediata esecuzione.
Convenzione multilaterale valida per taluni atti notarili
Convenzione
di Atene
del
15 settembre 1977 sulla dispensa da legalizzazione per taluni atti e
documenti (legge 25 maggio 1981, n. 386).Concerne gli atti e
documenti riguardanti lo stato civile, la capacità o la situazione
familiare delle persone fisiche, la loro nazionalità, il loro
domicilio o la loro residenza, qualunque sia l'uso al quale sono
destinati nonché tutti gli altri atti e documenti che vengono
prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la formazione di
un atto di stato civile; il suo interesse per il Notariato è
limitato agli atti notarili concernenti la capacità o la situazione
familiare delle persone fisiche, quali il riconoscimento del figlio
naturale; è invece controversa la sua applicazione alle convenzioni
matrimoniali. E' in vigore per i seguenti paesi: Lussemburgo,
Francia, Olanda, Portogallo, Spagna, Turchia e Austria.
Convenzione di Washington
del
16 ottobre 1973, ratificata dall'Italia con legge 29 novembre 1990,
n. 387, che istituisce una legge uniforme sulla forma del c.d.
"testamento internazionale". Dispone all'art. 6 che le
firme del testatore, della persona abilitata e dei testimoni, sia
sul testamento internazionale che sull'attestato, sono dispensate da
ogni legalizzazione; tuttavia le autorità competenti di ogni Paese
contraente possono, se del caso, accertarsi dell'autenticità della
firma della persona abilitata. In vigore per l'Italia dal 16
novembre 1991 (vedi G.U. n. 171 del 23 luglio 1991).
Convenzione dell'Aia
del
5 ottobre 1961, ratificata con la legge 20 dicembre 1966, n. 1253.
Allorquando non vi sia un trattamento di esenzione secondo le
convenzioni sopra riportate, si applica la Convenzione dell'Aia del
5 ottobre 1961, ratificata dall'Italia con la legge 20 dicembre 1966
n. 1253, che ha sostituito la legalizzazione con la formula della
"Apostille". In questo caso non vi è, come nella
legalizzazione, l'intervento dell'Autorità consolare straniera dopo
quello dell'autorità nazionale, ma soltanto l'intervento di quest'ultima,
che appone la Apostille. Nel nostro Paese l'Apostille viene apposta,
per gli atti notarili, giudiziari e dello stato civile dai
Procuratori della Repubblica presso i tribunali nella cui
giurisdizione gli atti medesimi sono formati. Per gli altri atti
amministrativi (es. la firma del Sindaco) il Prefetto
territorialmente competente, eccetto che per la Valle d’Aosta
(Presidente della Regione) e per le provincie di Trento e Bolzano
(Commissario di Governo).
Gli
Stati tra quali è in vigore tale Convenzione sono: Andorra, Antigua
e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas,
Barbados, Belgio, Belize, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Botswana,
Brunei, Darussalam, Cipro, Croazia, El Salvador, Federazione Russa,
Figi, Finlandia, Francia (comprende tutti i territori della
repubblica Francese e, in accordo con la Gran Bretagna, le Nuove
Ebridi), Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong (in dubbio dopo
l’unione con la Repubblica Popolare Cinese), Irlanda, Israele,
Italia, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania,
Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Norvegia, Panama,
Portogallo (comprende tutti i territori della Repubblica del
Portogallo), Regno dei Paesi Bassi (che comprende i seguenti
territori: Antille Olandesi, Aruba), Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord (UK) (comprende i seguenti territori: , Repubblica
Federativa Jugoslava, Spagna, Seychelles, Souaziland, Stati Uniti
d'America, Suriname, Svizzera, isole Tonga, Turchia, Ungheria.
Per
quanto concerne il problema, che talvolta si presenta, di un atto
che pur provenendo da uno Stato contraente della Convenzione
dell'Aia del 1961 è provvisto di legalizzazione e non di "Apostille",
si ritiene che, essendo la legalizzazione "un majus rispetto
all'Apostille" la assorba e la sostituisca.
ADEMPIMENTI
DEL NOTAIO
La
normativa prevede che il notaio si accerti dell’efficacia sia
formale che sostanziale del documento legalizzato. Bisogna ora
intendere se con tale affermazione si vuole rendere il notaio
responsabile solamente della validità formale della procedura di
legalizzazione od anche dell’intero documento ed in che modo debba
svolgere l’analisi di merito dello stesso.
Posto
che, evidentemente, non può essere messa in discussione la scelta
di una determinata forma da parte del Pubblico Ufficiale straniero,
derivata da quanto previsto dalla normativa vigente in quello Stato,
non rimane altro che da chiedersi se il notaio debba e possa
sindacare sulla corretta applicazione della medesima nel caso
concreto.
A
nostro parere no, vista l’impossibilità di essere a conoscenza
delle procedure in uso nei vari Stati di provenienza; ciò non
toglie che il notaio rimanga comunque obbligato ad una analisi
approfondita del documento in questione, così da sincerarsi se esso
sia realmente in grado di produrre gli effetti desiderati.
Per
quanto poi concerne una valutazione di merito, il notaio è
sicuramente tenuto a verificare che il contenuto dell’atto non sia
contrario a quanto previsto dalla normativa vigente.
Parere
Svizzero
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Che
cos'è un'Apostille?
Un'Apostille è un timbro speciale apposto da un'autorità
che certifica che un documento è una copia conforme
dell'originale. Le Apostille sono disponibili nei paesi
firmatari della Convenzione dell'Aja riguardante
l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri,
meglio nota come Convenzione dell'Aja. Tale
convenzione, firmata nel 1961, sostituisce la lunga e
laboriosa procedura della certificazione a catena in
vigore fino ad allora, secondo la quale ci si doveva recare
presso quattro autorità diverse per far certificare un
documento.
Perché
occorre?
Se apre un conto bancario svizzero per posta, la banca non
vedrà l'originale del suo passaporto.
Gli impiegati che lavoreranno alla sua domanda dovranno
essere sicuri che la copia sia conforme all'originale. Ogni
banca ha definito il proprio modo di stabilire se la copia
del passaporto sia accettabile ai fini dell'apertura di un
conto. Alcune banche accettano una copia del passaporto
autenticata (legalizzata, certificata) da un notaio
pubblico, ma la maggior parte richiederà l'apposizione sul
documento di un'Apostille.
Dove
posso farmi apporre un'Apostille?
Ogni paese firmatario dela Convenzione dell'Aja ha
designato un'autorità all'interno del proprio territorio
che possa apporre Apostille. Negli Stati Uniti, p.es., è
l'ufficio del segretario di stato. In pratica, dovrà
contattare un notaio per ottenere un'Apostille. Ci sono però
dei notai che potrebbero non conoscere bene la procedura -
potrebbero quindi proporre una forma sostitutiva che
conoscono meglio. Se il documento non riporta in caratteri
maiuscoli il termine "APOSTILLE", non si tratta
della procedura giusta. Ricordi inoltre che non è obbligato
a spiegare al notaio il motivo per cui richiede un'Apostille
- dovrà solo dire che ne ha bisogno. Tenga infine presente
che alcuni paesi non hanno firmato questo trattato e quindi
non offrono la possibilità di ottenere l'Apostille.
A che
cosa servono normalmente le Apostille?
Un'Apostille può servire quando viene richiesta la copia di
un documento ufficiale straniero. Per es. per matrimoni,
adozioni, successioni ereditarie, ma anche per semplici
contratti internazionali. L'Apostille è una certificazione
ufficiale del fatto che il documento è una copia conforme
all'originale. Non certifica tuttavia la correttezza del
contenuto del documento originale.
Che
cosa devo fare se non riesco ad ottenerla?
Se le è stata richiesta l'Apostille per
autenticare la copia del suo passaporto, la banca non
accetterà alcuna forma sostitutiva. Se non riesce ad
ottenerla, si metta in contatto con noi, per vedere se ci
sono altri modi di legalizzare il suo documento. Non perda
tempo cercando di ottenere un qualunque altro tipo di timbro
ufficiale - non andrà bene e la banca non aprirà il conto.
APOSTILLE

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In
questa parte del foglio, viene autenticata la firma
del direttore (nel nostro caso) della Yorker.
Nella
seconda figura, viene autenticata la firma del Notaio.
La
terza figura, mostra l'APOSTILLE dotata di timbro a
secco da parte di un Funzionario degli Affari
Esteri USA. |


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