La
legittimazione dell'esercizio di queste professioni è sancito ai più
alti livelli. L' odinanza n°149/88 Corte Costituzionale. Ha riconosciuto
il legittimo esercizio della professione di Chiropratico (Principio
poi seguito dalla Giurisprudenza per le varie medicine
alternative/complementari)
in
quanto lo Stato Italiano non richiede alcuna abilitazione per l'esercizio
delle professione di: Chiropratica, Osteopatia, Naturopatia, e tutte le
medicine naturali non convenzionali, che la nostra legge ignora. Giacchè
fino a quando lo Stato Italiano non riterrà di disciplinarle, e di
richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta
evidentemente di un lavoro professionale tutelato ex art.35,comma Cost…
ed ex.art 41 Cost…).
Decreti
ministeriali:
Decreto
Ministeriale su www.gazzettaufficiale.it.
Riconoscimento titolo straniero. Qualsiasi cittadino in possesso di laurea
di qualunque università del mondo può chiedere il riconoscimento del
proprio titolo per l'accesso ed all'esercizio in Italia della professione.
D.P.R.
del 18 Aprile 1994 n° 389 ex 241 recita:
Gli
esami della tesi finale del Dottorato di Laurea sostenuti in un
dipartimento dell'Università U.S.A. hanno lo stesso valore legale di quelli sostenuti presso la sede originale
negli Stati Uniti d'America. Pertanto il Titolo Accademico da noi
rilasciato ha valore legale.
Legge
n. 385 del 18 Giugno 1949
Trattato
di Stato - amicizia - commercio -
navigazione - protocollo di firma tra l'Italia e gli Stati Uniti
d'America. L'art. 1 comma 2/A permette di svolgere attività commerciale,
industriale, di trasformazione, finanziaria, scientifiche, educative,
religiose, filantropiche ed attività professionali.
Sentenza
della Suprema Corte di Cassazione 3a Sezione penale del 13
Novembre 1954
Si
è espressa favorevolmente in merito all'uso puramente accademico del
Titolo degli Stati Uniti d'America.
Ministero
degli Affari Esteri
Si
è espresso con chiarimento concorde con Circolare del 09/10/1980.
Ministero
dell'Università Italiano.
Istruniv
Uff. 11, Prot. N. 2017 del 28/05/1992,
cita espressamente:
"Il Possessore del Titolo Accademico di
Laurea U.S.A. può abbreviare lo stesso e fregiarsene sotto la firma
Dottorale
Dr./Dott./Dottore".
Sentenza
n° 519/95.
In
tema di Osteopatia la Pretura di Trento (nello stesso senso Gip Arezzo
06/09/02 proc. n.1892/01) che sancisce come non possa affermarsi che la
tecnica del massaggio e del trattamento Osteopatico (costituito da una
speciale tecnica di manipolazione degli elementi ossei del corpo umano)
rientrino nel campo dell'esercizio della scienza medica, trattandosi di
pratiche ausiliarie prive di statuto o di ordinamento legale che non si
sovrappongono all'ambito proprio della medicina Anche la Giurisprudenza
amministrativa (T.A.R. Veneto sez 1 n.213/93) si muove nella medesima
direzione sancendo che in base ad una lettura coordinata degli art. 35 e
41 comma 1 cost.e art 229 cc l'esercizio delle professioni per cui la
legge non abbia istituito un apposito albo è in linea di principio
libero.
