La legittimazione dell'esercizio di queste
professioni è sancito ai più alti livelli. L' odinanza n°149/88 Corte
Costituzionale. Ha riconosciuto il legittimo esercizio della professione
di Chiropratico (Principio poi seguito dalla Giurisprudenza per le varie
medicine alternative/complementari)
in
quanto lo Stato Italiano non richiede alcuna abilitazione per
l'esercizio delle professione di: Chiropratica, Osteopatia, Naturopatia,
e tutte le medicine naturali non convenzionali, che la nostra legge
ignora. Giacchè fino a quando lo Stato Italiano non riterrà di
disciplinarle, e di richiedere per il suo esercizio una speciale
abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale
tutelato ex art.35,comma Cost… ed ex.art 41 Cost…).
Decreti ministerial
Decreto Ministeriale su
www.gazzettaufficiale.it. Riconoscimento titolo straniero. Qualsiasi
cittadino in possesso di laurea di qualunque università del mondo può
chiedere il riconoscimento del proprio titolo per l'accesso ed
all'esercizio in Italia della professione.
D.P.R. del 18 Aprile 1994
n° 389 ex 241 recita:
Gli esami della tesi
finale del Dottorato di Laurea sostenuti in un dipartimento
dell'Università U.S.A. hanno lo stesso valore legale di quelli
sostenuti presso la sede originale negli Stati Uniti d'America. Pertanto
il Titolo Accademico da noi rilasciato ha valore legale.
Legge n. 385 del 18 Giugno
1949
Trattato di Stato - amicizia - commercio -
navigazione - protocollo di firma tra l'Italia e gli Stati Uniti
d'America. L'art. 1 comma 2/A permette di svolgere attività commerciale,
industriale, di trasformazione, finanziaria, scientifiche, educative,
religiose, filantropiche ed attività professionali.
Sentenza della Suprema Corte di Cassazione 3a Sezione penale
del 13 Novembre 1954
Si è
espressa favorevolmente in merito all'uso puramente accademico del
Titolo degli Stati Uniti d'America.
Ministero degli Affari Esteri
Si è
espresso con chiarimento concorde con Circolare del 09/10/1980.
Ministero dell'Università Italiano.
Istruniv Uff. 11, Prot. N.
2017 del 28/05/1992,
cita espressamente:
"Il Possessore del Titolo Accademico di Laurea
U.S.A. può abbreviare lo stesso e fregiarsene sotto la firma Dottorale
Dr./Dott./Dottore".
Sentenza n° 519/95.
In tema di Osteopatia la
Pretura di Trento (nello stesso senso Gip Arezzo 06/09/02 proc.
n.1892/01) che sancisce come non possa affermarsi che la tecnica del
massaggio e del trattamento Osteopatico (costituito da una speciale
tecnica di manipolazione degli elementi ossei del corpo umano) rientrino
nel campo dell'esercizio della scienza medica, trattandosi di pratiche
ausiliarie prive di statuto o di ordinamento legale che non si
sovrappongono all'ambito proprio della medicina Anche la Giurisprudenza
amministrativa (T.A.R. Veneto sez 1 n.213/93) si muove nella medesima
direzione sancendo che in base ad una lettura coordinata degli art. 35 e
41 comma 1 cost.e art 229 cc l'esercizio delle professioni per cui la
legge non abbia istituito un apposito albo è in linea di principio
libero.
