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Consulenza legale - fatto non e' reato
Riporto il seguente articolo dal
sito:
http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.php?num=433&search=reati
(…."Per rimarcare il concetto
dell’esperienza e valore che i Giudici della Corte Suprema hanno tenuto conto.
Con questo intendo riallacciarmi al filo conduttore del mio discorso, quando
ribadisco che l’esperienza deve essere tenuta in considerazione anche (se
necessario) in ambito universitario. Purtroppo la mia esperienza di oltre 40anni
(nel 1999) non è stata presa in considerazione quando ho fatto domanda per
essere immatricolato per un corso in Ingegneria Informatica. Allora avevo un
Diploma di Elettrotecnico conseguito già dal 1958 (per corrispondenza) – un
diploma di Programmatore conseguito nel 1988 + tanti anni di studio da
autodidatta e… tantissima esperienza. La risposta da parte di un paio di
Università da me interpellate è stata "FORMALE" con palese disconoscimento della
mia esperienza che, poteva supplire alla mancanza da parte mia del Diploma di
Maturità. Gli interlocutori mi diedero delle risposte "standard" del tipo: "Mi
dispiace signor Bomboi, niente Maturità = niente immatricolazione
all’Università. Naturalmente non ho mai trovato una persona con che mi abbia
dato una risposta calorosa, con qualche consiglio. Prendere il diploma di
Maturità si poteva ma… rivolgendomi a certe organizzazioni (per es. C.PU). Ho
provato e, sono andato a fare un colloquio presso uno di questi centri. Mi sono
sentito chiedere (nel 1999) 24.000.000 per poter conseguire il Diploma in due
anni. Il bello è che, un signore distinto (furbo) mi ha preteso di pagare la
metà della somma in anticipo, in modo che se avrei cambiato idea, avrei perso il
mio capitale. In un altro paio di centri interpellati, ho potuto capire che
avrei potuto superare l’esame di Maturità con certezza matematica (anche se
direttamente non me lo hanno mai detto ma… fatto capire), in un biennio.
Naturalmente sarebbe dipeso dai soldi. Di certo ho capito che è tutto un
Business a danno degli sprovveduti. Altro che lauree comprate!! Durante una
delle tante telefonate fatte a persone a cui chiedevo aiuto circa la possibilità
di vedermi riconosciuti i miei precedenti di studioso (seppur per
corrispondenza). Abbastanza scocciato per il muro di gomma che si parava davanti
a me, dissi ad un certo punto: "Adesso sono stufo dei vostri dinieghi, quasi –
quasi mi appoggio a qualcuno con pochi scrupoli e mi compro il Diploma come
ormai fanno in parecchi. Non l’avessi mai detto!! L’interlocutrice (era una
femmina), sbottò e disse: "Lo sa che lo posso denunciare??". Immediatamente
capii che se non stavo attento, dalla parte della ragione, sarei passato al
torto. Ho capito una cosa: "Il sistema universitario in Italia è marcio" ed
agisce ancora secondo lo spirito, della Legge del 1938.
No c’è spazio per i sentimenti e
per la buona volontà delle persone. Tutto viaggia come in un binario dove le
rette non si incontrano mai. Il paradossale della faccenda è che: "Se fossi
stato disonesto (neanche tanto), avrei messo da parte una certa somma e avrei
"Comprato" una Laurea, non americana ma… italiana!! Averi avuto tutte le
sicurezze e tutti, (compreso le Autorità) mi avrebbero chiamato DOTTORE!! Non
sono caduto così in basso, e se oggi possiedo più di una Laurea lo debbo alla
mia volontà e alla fede in me stesso. Ho capito che l’autore del mio destino
sono solo io, perché io mi amo – io mi capisco – io mi sono analizzato…")
LA SENTENZA:
Così deciso in Roma il 11
marzo 2003.
Cassazione Sezione sesta
penale 17921 del 15 aprile 2003
consulenza legale - fatto non
e' reato (Presidente Trojano – relatore Di Virginio)
Osserva:
Ricorre G.L. con due distinti
mezzi di impugnazione, personalmente e a mezzo del difensore di fiducia,
avverso sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 23.9.2002, con la
quale veniva confermata la sua condanna per il reato di cui all'articolo 348
Cp, ascrittogli per aver abusivamente esercitato la professione di avvocato
redigendo una relazione di consulenza scritta in ordine a un procedimento
penale, in cui era imputato tale B.G., su carta intestata "Studio Legale
Internazionale G.": intestazione che figurava anche nell'elenco telefonico.
Deduce erronea applicazione dell'articolo 348 Cp e vizio di motivazione
perché l'attività di consulenza non sarebbe riservata alla professione
forense, pur essendo alla stessa connessa, e la sua attività si era limitata
alla redazione di un parere in una materia in cui egli era particolarmente
esperto quale autore di pubblicazioni sul contratto di trasporto e sulle
responsabilità civili e penali relative; e perché l'esercizio abusivo
sarebbe stato ravvisato sulla base di un'unica ed isolata prestazione, non
esistendo alcun elemento atto a far ritenere la continuità della attività di
consulenza. Si duole inoltre della mancata concessione delle attenuanti
generiche e del beneficio della non menzione della pena; ed eccepisce la
intervenuta prescrizione del reato, perché il parere risalirebbe alla data
del 11 luglio 1994. Il ricorso si deve ritenere fondato. Ben è vero che
questa Corte (sezione sesta, 1151/02, Notari Stefano), esaminando in epoca
recentissima la questione della individuazione dell'ambito dell'attività
riservata agli esercenti una determinata professione, ha affermato che
questo comprende non soltanto gli atti "tipici" della professione, ma può
estendersi anche agli atti "relativamente liberi", e cioè non esclusivi del
professionista pur se solitamente collegati alla sua attività tipica, che
possono essere compiuti anche da estranei soltanto a condizione che si
tratti di attività sporadica ed occasionale; per cui costituisce esercizio
abusivo della professione il compimento di atti del genere in forma
continuativa ed organizzata. Tale indirizzo si pone peraltro in consapevole
contrasto con l'orientamento in precedenza costante, che circoscrive gli
atti rilevanti, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo
348 Cp, alla sfera di quelli riservati in via esclusiva a soggetti dotati di
speciale abilitazione e cioè ai cosiddetti atti tipici, escludendo dal
novero delle attività esclusive quelle "relativamente libere", solo
strumentalmente connesse a quelle tipiche. Ritiene il collegio di dover
aderire all'orientamento del tutto prevalente, non ravvisando né sul piano
giuridico né sul piano logico ragioni apprezzabili per conferire rilievo
penalistico a fatti di tale rilievo pacificamente privi di per sé stessi,
che dovrebbero essere considerati penalmente rilevanti soltanto in
considerazione della loro reiterazione o della loro riconducibilità ad una
attività organizzata. È pertinente il richiamo della difesa alle cosiddette
agenzie di infortunistica stradale, che svolgono in forma organizzata
attività di consulenza riconducibili normalmente all'esercizio della
professione forense, senza che la liceità di essa sia stata mai posta in
questione; e possono essere citati anche i numerosi enti di patronato, che
svolgono attività analoga in materia di lavoro e in materia pensionistica.
Nel caso, comunque, anche l'adesione all'isolato indirizzo proprio della
decisione citata non comporterebbe la configurazione del reato di cui
all'articolo 348 Cp, posto che anche a mente di essa è pur sempre necessario
l'esercizio di una attività sistematica e sia pure relativamente
organizzata, mentre al G. è attribuita una prestazione isolata che non può
essere considerata come sintomatica di un'attività svolta in forma
professionale sulla base della sola dizione della carta intestata su cui è
stato redatto il suo parere. La condotta del Gava non è quindi riconducibile
alla fattispecie astratta prevista dall'articolo 348 Cp; onde va annullata
senza rinvio la sentenza impugnata. P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio
la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 11
marzo 2003.
http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.php?num=433&search=reati
La Sentenza può avere più di una
chiave di lettura ma… ciò che mi lusinga, è sapere che c’è ancora una Corte di
Giustizia dove i fatti vengono visti in una chiave più "LOGICA" e non con la
freddezza di una serie di Codici, parecchi dei quali sono Obsoleti e mal si
coniugano con tempo della "Conoscenza" motore per l’avvenire dei Popoli.
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